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mercoledì 20 aprile 2016

Povere Colf

Con riferimento alle vittime di "violenza di genere", il decreto legislativo 148/2015 ha esteso, anche per gli anni successivi al 2015, le tutele introdotte in via sperimentale con l'art. 24 del decreto legislativo 80/2015.

La norma prevede una particolare tutela per le vittime di violenza di genere, affinché le stesse possano svolgere il percorso di protezione certificato a cura dei Comuni, dei Centri Antiviolenza o delle Case Rifugio (legge 119/2013).

Ci piace questo articolo 24, che comunque:

  1. tra le eventuali vittime, pone tutele solo per le donne
  2. tra le donne vittime della violenza di genere, prende in considerazione solo le "lavoratrici"
  3. tra le donne lavoratrici, solo a quelle dipendenti (però sia pubbliche che private) attribuisce il diritto a congedi retribuiti per lo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione.


Le donne lavoratrici con rapporto non di lavoro dipendente, ma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto ai soli "permessi", senza alcuna indennità.

Le donne lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, infine, sono dall'articolo 24 espressamente escluse dalle tutele con esso istituite.


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